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Legge 13/05/1961 n. 469Articolo 20 L'ammissione ai corsi allievi vigili permanenti delle scuole centrali antincendi viene effettuata mediante pubblico concorso per esame. Il concorso è bandito con decreto del Ministro per l'interno; nello stesso decreto i posti messi concorso vengono ripartiti nelle diverse specialità di mestiere occorrenti alle necessità del Corpo. Articolo 21 Per partecipare al concorso, i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana; 2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 25. Per le categorie di candidati a cui favore le leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 28 anni di età; 3) buona condotta e reputazione, nonchè appartenenza a famiglia avente gli stessi requisiti. Questi occorrono, quando il candidato sia coniugato, anche per la moglie e per la sua famiglia; 4) statura non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,80; Legge 13/05/1961 n. 469 – Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. 5) incondizionata idoneità psicofisica anche in relazione ai precedenti del candidato, dei suoi ascendenti e dei suoi prossimi collaterali: per accertarla i concorrenti prima della prova scritta, vengono sottoposti al giudizio di una Commissione medica presieduta dall'ispettore sanitario dei servizi antincendi e formata da due medici nominati dal Ministro per l'interno, nonchè ad un esame psicotecnico inteso ad accertare la loro idoneità alle esigenze dei servizi antincendi; 6) licenza elementare; 7) l'esercizio di uno dei mestieri indicati nel bando di concorso, da comprovarsi con appositi certificati. Non possono partecipare al concorso: gli esclusi dall'elettorato attivo politico e i minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal suddetto elettorato; coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma nelle Forze armate in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari; i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. L'esclusione dal concorso di coloro che non risultino in possesso dei pre scritti requisiti è disposta dal Ministro per l'interno, con proprio motivato de creto. Articolo 22 Il giudizio sugli esami di concorso per allievi vigili permanenti è devoluto ad un'apposita Commissione nominata dal Ministro per l'interno e composta: 1) dal comandante delle scuole centrali antincendi, presidente; 2) da un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno con qualifica di direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi; 3) da un ispettore capo o ispettore superiore del servizio antincendi; 4) dal direttore dei corsi allievi vigili permanenti; 5) dall'insegnante di educazione fisica presso le scuole centrali antincendi. Un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi esercita le funzioni di segretario. Articolo 23 Le prove del concorso consistono a) in una prova scritta, concernente lo svolgimento di un tema narrativo b) in una prova pratica, concernente lo svolgimento di un saggio di mestiere o esperimento pratico a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorre c) in una prova orale, sulle seguenti materie: 1) aritmetica e geometria: le quattro operazioni. Nozioni sulle figure piane e sui solidi geometrici; 2) tecnologia: nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni attinenti al mestiere sul quale è stata eseguita la prova pratica d) in una prova ginnico-sportiva concernente l'esecuzione di esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati. É in facoltà del Ministero di fare svolgere contemporaneamente la prova scritta in più sedi, che saranno di volta in volta determinate. In questo caso per ogni sede di esame un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno o un funzionario della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi, con qualifica rispettivamente non inferiore a consigliere di 1ª classe o primo ispettore, presiede la Commissione di vigilanza, i cui membri sono designati dal prefetto della provincia in cui si svolge la prova. Le prove pratiche, orali e ginniche si effettuano presso le scuole centrali antincendi. Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Le votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi. I concorrenti per essere ammessi alla prova pratica orale e ginnica devono aver riportato nella prova scritta almeno sei decimi, e per essere inclusi in graduatoria devono riportare in ciascuna prova di esame non meno di sei decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame. La graduatoria per ciascuna delle specialità di mestiere tra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso è formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voti hanno la precedenza gli orfani dei vigili del fuoco provenienti dall'Istituto nazionale orfani vigili del fuoco, coloro che hanno prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e i vigili volontari, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni. Articolo 24 Con decreto del Ministro per l'interno è approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei per ciascuna delle specialità di mestiere fra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso. Legge 13/05/1961 n. 469 – Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Articolo 25 I vincitori del concorso sono nominati con decreto del Ministro per l'interno allievi vigili permanenti e comandati a frequentare un corso a carattere militare e teorico-pratico di addestramento professionale della durata di almeno sei mesi presso le scuole centrali antincendi. L'allievo vigile del fuoco ed il vigile permanente che abbia prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco servizio per la durata complessiva non inferiore a 18 mesi, può essere esentato dal compiere il servizio di leva, qualora il Ministero della difesa accordi apposito nulla osta. Articolo 26 Il corso per allievi vigili permanenti presso le scuole centrali antincendi è svolto secondo il programma di insegnamento determinato dal regolamento delle scuole. Gli esami finali comprendono prove orali e pratiche, sulle materie fissate in detto regolamento, e sono sostenuti innanzi a Commissioni nominate dal Ministro per l'interno. Ciascuna di esse è composta di tre membri. Ogni Commissione, dopo ciascuna prova di esame, assegna una votazione per la quale ogni commissario dispone di dieci punti. L'allievo è dichiarato idoneo se in ciascuna materia avrà riportato la votazione di almeno 18/30. Ad esami ultimati, i presidenti delle Commissioni si riuniscono in seduta plenaria, presieduta dal comandante delle scuole, per stabilire la media complessiva per ciascun allievo e formare la graduatoria degli idonei. Gli allievi vigili non riconosciuti idonei vengono esonerati dal servizio con decreto del Ministro per l'interno. Il Ministro per l'interno può disporre che tali allievi siano ammessi a ripetere il successivo corso, dopo il quale, se ancora non riconosciuti idonei, vengono esonerati dal servizio. Articolo 27 Il comandante delle scuole centrali antincendi trasmette la graduatoria degli allievi vigili permanenti risultati idonei negli esami finali al Ministro per l'interno che, con proprio decreto, provvede - secondo l'ordine della graduatoria - alla nomina a vigile permanente. Articolo 28 La promozione al grado di vigile scelto permanente si effettua per anzianità nei limiti dei posti disponibili tra i vigili che, alla data dello scrutinio, abbiano almeno tre anni di anzianità di grado, abbiano riportato per tale periodo una qualifica non inferiore a <> e dopo l'ultima qualifica non abbiano subito punizioni di stato. Articolo 29 L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali permanenti viene effettuata a) nella misura di un quinto dei posti disponibili mediante concorso per esa mi bandito dal Ministero dell'interno, tra i cittadini italiani. Nello stesso decreto i posti messi a concorso vengono ripartiti nelle diverse specialità di mestiere occorrenti alle necessità del Corpo b) nella misura di quattro quinti dei posti disponibili mediante concorso per esami tra i vigili scelti ed i vigili. Tale aliquota potrà essere anche aumentata fino al raggiungimento della cifra complessiva dei posti disponibili fissata annualmente dal Ministero dell'interno qualora il concorso di cui alla lettera a) non abbia dato il gettito stabilito. Ai partecipanti al concorso di cui alla lettera a) si applicano tutte le norme di cui al precedente art. 21. Essi dovranno inoltre: aver compiuto all'atto del bando di concorso il 18º e non superato il 32º anno di età, salvi gli aumenti previsti dalle disposizioni vigenti; possedere il titolo di studio minimo di istruzione secondaria di primo grado; comprovare di essere maestri d'arte, capo tecnici o operai specializzati. I vigili scelti ed i vigili in servizio nel Corpo nazionale vigili del fuoco per partecipare al concorso per allievi sottufficiali permanenti dovranno, alla data del bando di concorso, aver prestato almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di allievo vigile; aver dato prova di spiccate capacità, diligenza e buona condotta; non aver riportato negli ultimi tre anni punizioni di stato ed aver ottenuto per lo stesso periodo qualifiche non inferiori a <>. L'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al concorso di cui alla lettera b) è ridotta: a quattro anni per coloro che risultino in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o altro titolo equipollente o della patente di mestiere rilasciata da un istituto professionale industria e artigianato; a tre anni per coloro che risultino in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo equipollente o della patente di mestiere rilasciata dall'istituto professionale industria e artigianato per gli orfani dei vigili del fuoco. Sono esclusi dal concorso: coloro i quali per due volte nei precedenti concorsi di ammissione o negli esami finali del corso non abbiano conseguito l'idoneità; coloro i quali successivamente alla data del bando di concorso abbiano riportato punizioni di stato. Articolo 30 I partecipanti al concorso di cui alla lettera a) dell'articolo precedente sono sottoposti alle seguenti prove Legge 13/05/1961 n. 469 – Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. a) prova scritta di italiano, consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale che dimostri la capacità dei candidati di saper esprimere le loro idee con ordine logico e in forma semplice, chiara, corretta b) prova scritta di aritmetica e geometria sulle quattro operazioni, sui numeri interi e frazionari, sulle figure piane e sui solidi, sulle misure di superficie e sui volumi c) prova pratica consistente nella costruzione di un capo d'opera o in un esperimento pratico a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorre d) prova orale sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e pratica, nonchè su nozioni elementari di fisica e di chimica e) prova ginnico-sportiva consistente nell'esecuzione di esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati. Le prove di concorso hanno luogo presso le scuole centrali antincendi. Articolo 31 I partecipanti di cui alla lettera b) del precedente art. 29 sono sottoposti alle seguenti prove a) prova scritta relativa alla relazione di un rapporto di servizio, nel quale i concorrenti debbono dare prova di sapere esprimere le loro idee in forma semplice, chiara e corretta |
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